dell’associazione denominata “Artisti Dentro – ONLUS”
Titolo I – Sede e finalità
ART. 1 – Denominazione
Al fine di dare piena attuazione all’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un associazione culturale, democratica, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, “Artisti Dentro – ONLUS” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che L’associazione intenderà adottare.
ART. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 46. L’Associazione può istituire sedi decentrate in Italia ed all’estero su deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 3 – Finalità sociali
L’Associazione non ha fine di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori dell’istruzione e della promozione della cultura e dell’arte e svolgendo in tali settori le attività di seguito specificate, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:
– incentivazione delle attività creative e, particolarmente, artistiche all’interno delle case di reclusione in Italia ed all’estero attraverso le seguenti azioni da svolgere, a titolo gratuito e con finalità esclusivamente solidaristiche, a beneficio di persone svantaggiate in quanto detenute in carcere: promozione e gestione di premi artistici (come ad esempio, ma non esclusivamente, letterari e pittorici) riservati a detenuti; fornitura di assistenza di editing a detenuti scrittori; promozione presso editori di opere di detenuti scrittori; offerta ai detenuti di corsi in materie artistiche all’interno degli istituti di pena.
L’Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili a realizzare gli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, fra l’altro:
– istituire e/o gestire le strutture necessarie per l’espletamento delle attività sociali;
– dare adesioni e partecipazioni e sostegno anche a mezzo di erogazioni gratuite in denaro ad enti, associazioni ed organismi, operanti nello stesso settore di attività dell’Associazione per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale sia in Italia che all’Estero;
– concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
– favorire e sviluppare iniziative sociali e culturali, sia in Italia che all’estero, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione di organismi ed enti idonei che con campagne di sensibilizzazione (advocacy network).
Le sopraindicate attività attinenti all’oggetto sociale potranno essere realizzate e gestite attraverso progetti specifici e definite con appositi regolamenti approvati con decisione degli associati.
L’associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 – Durata
L’associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
Titolo II – Patrimonio ed entrate dell’associazione
ART. 5 – Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito dal fondo comune e da ogni altra eventuale elargizione ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’associazione.
Il patrimonio dell’associazione non può essere ripartito, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento dell’associazione.
ART. 6 – Fondo comune dell’associazione
Il fondo comune dell’associazione è variabile ed è formato:
- a) da un numero illimitato di quote associative annuali, ciascuna del valore determinato dal Consiglio;
- b) dagli utili di esercizio e dagli avanzi di gestione, i quali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) dai beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell’associazione stessa, a qualsiasi titolo acquisiti;
- d) da eventuali donazioni, legati e lasciti;
- e) dai rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali, da proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni ed attività dell’associazione in generale;
- f) da ogni sovvenzione o contributo di privati, singoli o istituzioni, nazionali ed estere, dalle sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri, da donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
- g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 7 – Quota sociale
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio (ivi compresi i fondatori) è tenuto a versare entro la data di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario.
Titolo III – I soci
ART. 8 – I Soci
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Essa è aperta a chiunque ne condivida i principi, gli scopi e le finalità, e manifesti l’intenzione di aderirvi.
Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno dato vita all’Associazione nonché quelle che ne fanno richiesta, secondo le modalità di cui all’art. 11, escluse quelle nel frattempo decadute.
E vietata la temporaneità del rapporto sociale.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo personale e gratuito.
L’associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i soci, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità e orientamento sessuale.
ART. 9 – Disposizioni generali
Non è ammesso a socio chi non abbia ancora raggiunto la maggiore età.
I soci partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di voto. L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto, le delibere assunte in Assemblea generale ed il regolamento interno disposto dal Consiglio Direttivo nonché a versare regolarmente le quote associative.
Tutti i soci sono iscritti nel Libro Soci e possiedono gli stessi diritti. I diritti sociali possono essere esercitati solo dai soci iscritti a Libro Soci ed in regola con i versamenti delle quote annuali.
ART. 10 – Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto di:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
– godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
ART. 11 – Modalità di adesione
Per l’ammissione, il richiedente deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti. Il richiedente dovrà inoltre versare, all’atto del deposito della domanda di adesione, la quota minima di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 6 del presente statuto, che rimane comunque acquisita a fondo perduto.
ART. 12 – Ammissione
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. L’ammissione a socio ordinario è di competenza del Consiglio Direttivo ed avviene con voto favorevole di due terzi dei membri. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare i motivi del diniego che non possono essere diversi rispetto a quelli indicati per i casi di esclusione di cui al successivo art. 14. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta di almeno due soci in carica ed in regola con il pagamento delle quote associative.
Art. 13 – Recesso
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Art. 14 – Esclusione
L’esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
Titolo IV – Organi dell’associazione
Art. 15 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente;
– il Revisore Legale dei Conti, se nominato.
Le cariche sociali saranno svolte a titolo gratuito. Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie purché motivate e documentate.
Nel rispetto delle disposizioni di legge, l’associazione potrà altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente dei soci o di terzi a titolo non gratuito, purché l’apporto del personale volontario permanga prevalente.
Art. 16 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci dell’Associazione che rivestono tale qualifica alla data di convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Possono intervenire all’Assemblea, ordinaria o straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. Gli enti pubblici e/o privati partecipano nella persona di un loro rappresentante. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell’esercizio precedente (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale) e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo (entro il secondo mese precedente l’inizio dell’esercizio sociale).
Art. 17 – Compiti dell’Assemblea
In via ordinaria l’assemblea:
– approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico finanziario dell’esercizio appena trascorso nonché il bilancio preventivo per l’esercizio successivo;
– determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
– delibera sulla relazione annuale del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione;
– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– nomina, nei casi previsti dal successivo art. 26, il Revisore Legale dei Conti;
– delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
In via straordinaria l’assemblea:
– delibera sulle modifiche al presente statuto;
– delibera sull’esclusione dei soci secondo le modalità di cui all’art. 14;
– delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
Art. 18 – Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di un terzo dei soci, purché in regola con il versamento delle quote associative. Detta convocazione è effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Art. 19 – Modalità di funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, salvo quando è previsto diversamente dal presente statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale, redatto da un segretario appositamente nominato e sottoscritto dal presidente dell’assemblea.
Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di un altro socio, previa consegna della delega scritta al Presidente ad inizio assemblea.
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti regolarmente iscritti da almeno sei mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Allo scadere del triennio il Consiglio Direttivo uscente continuerà a curare l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato.
Art. 21 – Funzioni del consiglio
Il Consiglio Direttivo si riunirà ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta motivata almeno uno dei suoi membri. Esso dovrà comunque essere convocato almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo casi di gravità ed urgenza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo saranno trascritti in un apposito registro dal segretario all’uopo nominato. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
– di deliberare sulle attività per l’attuazione dei fini statutari;
– di determinare in merito all’ammissione dei soci;
– di redigere il bilancio consuntivo, con allegato rendiconto finanziario, ed il bilancio preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea nei termini previsti dallo statuto;
– di deliberare l’istituzione di nuove sedi decentrate dell’Associazione e coordinarne le attività;
– ogni altra funzione inerente l’Associazione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi della stessa.
Art. 22 – Decadenza dalla carica di Consigliere
Si decade dalla carica di Consigliere per le seguenti ragioni:
– presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo: le dimissioni avranno efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva notifica delle dimissioni e le accetti;
– per gravi azioni contrarie alle finalità dell’Associazione ed alle norme del presente Statuto; in tal caso la decisione di decadenza spetta ad un’Assemblea appositamente convocata;
– per assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive.
In caso di decadenza, sarà premura dei restanti membri convocare l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consigliere, il quale resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
Art. 23 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Ad egli compete l’ordinaria amministrazione, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l’attività compiuta. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l’allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. E’ facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o no all’Associazione.
Art. 24 – Decadenza dalla carica di Presidente
Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente Statuto per la decadenza dei Consiglieri. Nel caso di decadenza del Presidente, ne assumerà tutte le funzioni il Vicepresidente, ove nominato, che svolgerà la carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o fino alla nomina del nuovo Presidente.
Art. 25 – Il Vice Presidente
Contestualmente all’elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno il Vice Presidente, che avrà il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo in ogni sua attribuzione e potere ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Per la decadenza dalla carica di Vice Presidente vale quanto riportato dal presente statuto per la decadenza dei consiglieri.
Art. 26 – Il Revisore Legale dei Conti
Quando si renda necessaria, per legge, la nomina di un Revisore Legale dei Conti oppure quando, pur non essendovi obbligo di legge, l’Assemblea dei soci deliberi comunque di addivenire alla nomina di un Revisore Legale dei Conti, l’Assemblea stessa, su proposta motivata del Presidente, nomina un Revisore Legale dei Conti scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Revisore Legale dei Conti così nominato:
– dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell’incarico;
– esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo, sul rendiconto finanziario e sul bilancio preventivo;
– verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in merito ai requisiti, alle funzioni, al conferimento dell’incarico, alla responsabilità ed alle attività del Revisore, si fa riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni normative relative al Revisore Legale dei Conti delle Società per Azioni non quotate.
Art. 27 – Bilancio consuntivo, rendiconto finanziario e bilancio preventivo
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Tesoriere redige il rendiconto consuntivo e, sulla base di questo, quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Il rendiconto è composto:
- a) da un rendiconto economico, il quale evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo i criteri di cassa;
- b) e da un rendiconto finanziario, il quale evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato dell’eventuale magazzino, il valore stimato degli altri beni, mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Ai sensi e per gli effetti delle lettere d) ed e) dell’articolo 10 comma 1 della citato D.Lgs n.460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione i quali saranno allocati nella riserva legale. Pertanto tali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 28 – Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 160 della Legge 23 dicembre 1996 n.622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi particolari vigenti in materia all’atto dell’applicazione. Si intendono in particolare richiamate tutte le disposizioni di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 in ordine al rispetto di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento e la qualificazione di ONLUS dell’Associazione, in subordine, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.